{"id":7942,"date":"2019-01-16T19:04:03","date_gmt":"2019-01-16T18:04:03","guid":{"rendered":"https:\/\/swiss21.org\/blog\/si-inizia-in-piccolo-per-poi-crescere-quando-inizia-lassoggettamento-alliva\/"},"modified":"2019-09-10T16:45:43","modified_gmt":"2019-09-10T14:45:43","slug":"si-inizia-in-piccolo-per-poi-crescere-quando-inizia-lassoggettamento-alliva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/old.swiss21.org\/it\/si-inizia-in-piccolo-per-poi-crescere-quando-inizia-lassoggettamento-alliva\/","title":{"rendered":"Si inizia in piccolo per poi crescere: quando inizia l\u2019assoggettamento all\u2019IVA?"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;3.22&#8243; bb_built=&#8221;1&#8243; _i=&#8221;0&#8243; _address=&#8221;0&#8243;][et_pb_row _builder_version=&#8221;3.25&#8243; background_size=&#8221;initial&#8221; background_position=&#8221;top_left&#8221; background_repeat=&#8221;repeat&#8221; _i=&#8221;0&#8243; _address=&#8221;0.0&#8243;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;3.25&#8243; custom_padding=&#8221;|||&#8221; _i=&#8221;0&#8243; _address=&#8221;0.0.0&#8243; custom_padding__hover=&#8221;|||&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.27.4&#8243; _i=&#8221;0&#8243; _address=&#8221;0.0.0.0&#8243;]<\/p>\n<p><strong>Com\u2019era la questione? Le aliquote IVA in Svizzera sono scese nel 2018: da allora l\u2019aliquota normale ammonta \u00absolo\u00bb al 7.7%. L\u2019aliquota IVA, allora pari all\u20198%, \u00e8 stata ridotta in seguito alla scadenza del finanziamento aggiuntivo dell\u2019AI (meno 0.4 punti percentuali) e aumentata per finanziare l\u2019ampliamento dell\u2019infrastruttura ferroviaria (pi\u00f9 0.1 punti percentuali). Oltre all\u2019aliquota normale vi \u00e8 poi l\u2019aliquota ridotta (invariata nel 2018), che si applica a svariati generi alimentari e prodotti agricoli, e l\u2019aliquota speciale per il settore alberghiero (2018 meno 0.1 punti percentuali).<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-5446 size-large\" src=\"https:\/\/swiss21.org\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Mehrwertsteuerpflicht_KMU_Schweiz-1024x544.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"544\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/old.swiss21.org\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Mehrwertsteuerpflicht_KMU_Schweiz-1024x544.jpg 1024w, https:\/\/old.swiss21.org\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Mehrwertsteuerpflicht_KMU_Schweiz-1250x664.jpg 1250w, https:\/\/old.swiss21.org\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Mehrwertsteuerpflicht_KMU_Schweiz-300x159.jpg 300w, https:\/\/old.swiss21.org\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Mehrwertsteuerpflicht_KMU_Schweiz-768x408.jpg 768w, https:\/\/old.swiss21.org\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Mehrwertsteuerpflicht_KMU_Schweiz-1080x573.jpg 1080w, https:\/\/old.swiss21.org\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Mehrwertsteuerpflicht_KMU_Schweiz.jpg 1469w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>Accanto alle aliquote fiscali ordinarie esistono molti servizi (soprattutto trattamenti medici, servizi in ambito sociale e dell\u2019istruzione) esenti da IVA. A questi si aggiungono i prodotti destinati all\u2019esportazione, i servizi prestati all\u2019estero, le cosiddette prestazione di trasporto e le operazioni accessorie della logistica.<\/p>\n<h2>Che cos\u2019\u00e8 l\u2019IVA e come funziona l\u2019imposta precedente?<\/h2>\n<p>L\u2019imposta sul valore aggiunto \u00e8 un\u2019imposta generica sui consumi che viene trasferita ai consumatori finali. \u00c8 un\u2019imposta plurifase netta con deduzione precedente. L\u2019<strong>imposta sul valore aggiunto<\/strong>\u00a0viene riscossa su ogni prodotto venduto in Svizzera. In questo modo i consumatori pagano l\u2019IVA attraverso l\u2019acquisto di beni (indumenti, apparecchi elettronici, generi alimentari, ecc.) e servizi (assicurazioni, trasporti, servizi di ristorazione in locali pubblici, ecc.). L\u2019IVA \u00e8 un\u2019imposta indiretta che viene riscossa esclusivamente dalla Confederazione e impiegata per la copertura delle spese generali della stessa. Queste imposte vengono addizionate al prezzo, ossia trasferite al cliente al momento del pagamento. L\u2019imposta sul valore aggiunto deve sempre essere corrisposta, a prescindere da chi sia il cliente. Le imposte precedenti corrisposte nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, di contro, possono essere dedotte da detto importo.<\/p>\n<p>A questo gruppo appartengono:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019imposta fatturata sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero (in tutte le fasi della produzione\/distribuzione e nel settore dei servizi interno);<\/li>\n<li>l\u2019imposta sull\u2019acquisto dichiarata dall\u2019impresa (prestazioni fornite da un\u2019impresa con sede all\u2019estero);<\/li>\n<li>l\u2019imposta sulle importazioni (per l\u2019importazione di merci).<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Calcolo dell\u2019IVA e dell\u2019imposta precedente<\/h4>\n<p>La base imponibile dell\u2019imposta sul valore aggiunto \u00e8 il prezzo che viene pagato per un prodotto o servizio. L\u2019importo della tassa dovuta viene calcolato moltiplicando questo prezzo per l\u2019aliquota IVA applicabile.<\/p>\n<p>Ecco un esempio di deduzione dell\u2019imposta precedente: un importatore acquista stoffa all\u2019estero per CHF 1\u2019000.- e, dopo il taglio, rivende la merce per CHF 2\u2019000.- a una fabbrica di indumenti in Svizzera. L\u2019importatore paga CHF 77.- di IVA, la fabbrica di indumenti CHF 144.-, ma pu\u00f2 dedurre i CHF 77.- gi\u00e0 corrisposti dall\u2019importatore.<\/p>\n<h4>Il magico limite di CHF 100\u2019000.-<\/h4>\n<p>La magia non c\u2019entra molto, ma questa soglia di fatturato \u00e8 tuttavia di primaria importanza. Le imprese crescono, ne gioiscono e spesso dimenticano l\u2019assoggettamento all\u2019IVA a partire da un fatturato di CHF 100\u2019000.-. A tal riguardo una giovane impresa con sede in Svizzera deve tenere in considerazione alcuni fattori elementari. Per le istituzioni di pubblica utilit\u00e0 e le associazioni sportive e culturali senza scopo di lucro il limite \u00e8 posto a 150\u2019000.-.<\/p>\n<h4>Il controllo del fatturato<\/h4>\n<p>Una dettagliata pianificazione aziendale preventiva, ad esempio sulla base di un business plan, consente di prevedere facilmente il momento in cui l\u2019azienda inizier\u00e0 a essere soggetta all\u2019IVA. La forma giuridica non ha alcuna rilevanza ai fini degli obblighi IVA. Determinante \u00e8 l\u2019eventuale superamento del limite di CHF 100\u2019000.- di fatturato annuo proveniente da prestazioni imponibili. Le imprese con un fatturato annuo inferiore possono assoggettarsi volontariamente all\u2019<strong>imposta sul valore aggiunto<\/strong>. Se sulla scorta del business plan \u00e8 possibile individuare il momento in cui il limite di fatturato verr\u00e0 superato, \u00e8 opportuno pianificare per tempo l\u2019iscrizione all\u2019IVA. Nell\u2019impossibilit\u00e0 di stilare una stima precisa, occorre monitorare il fatturato ed eseguire un calcolo approssimativo su base trimestrale a 12 mesi. L\u2019obbligo tributario inizia non appena il fatturato stimato supera il limite di CHF 100\u2019000.-. L\u2019iscrizione presso l\u2019Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) deve avvenire spontaneamente entro 30 giorni. Questa scadenza decorre dal momento in cui il superamento del limite di fatturato diventa prevedibile.<\/p>\n<p><strong>Le date per la decorrenza del termine sono pertanto:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Tre mesi dopo l\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 commerciale<\/li>\n<li>Il termine dell\u2019anno finanziario in cui il limite di fatturato \u00e8 stato raggiunto<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dopo l\u2019iscrizione l\u2019Amministrazione federale delle contribuzioni inserisce l\u2019impresa nel registro dei contribuenti IVA, assegnandole un numero IVA.<\/p>\n<p>Sistema di rendiconto: le controprestazioni ricevute non sempre corrispondono a quelle convenute<\/p>\n<p>I due termini possono suonare antiquati, ma non c\u2019\u00e8 nulla di complesso. L\u2019incasso presuppone che l\u2019impresa abbia effettivamente ricevuto il pagamento da parte del cliente. Importante: questo tipo di rendiconto deve essere preventivamente autorizzato dall\u2019AFC. Il rendiconto convenuto con l\u2019Amministrazione federale delle contribuzioni prevede una computazione sulla base delle fatture inviate al cliente. La maggior parte delle imprese contribuenti effettua il rendiconto trimestralmente sulla base delle controprestazioni convenute, perch\u00e9 questo sistema si basa sulla contabilit\u00e0 debitori e creditori. In tale contesto uno svantaggio per la liquidit\u00e0 dell\u2019impresa pu\u00f2 essere costituito dal fatto che l\u2019imposta sulla cifra d\u2019affari in base alla fatturazione \u00e8 dovuta anche se il pagamento viene effettuato solo successivamente. \u00c8 inoltre necessario correggere a posteriori anche eventuali resi e le perdite sui crediti.<\/p>\n<h2>Il metodo di rendiconto: effettivo o aliquote saldo<\/h2>\n<p>L\u2019applicazione del metodo delle aliquote saldo (AS) semplifica notevolmente il rendiconto dell\u2019IVA per le imprese. Le aliquote saldo sono aliquote stabilite dall\u2019Amministrazione federale delle contribuzioni per ogni settore di attivit\u00e0, che tengono conto delle imposte precedenti. La compilazione del rendiconto IVA secondo le AS ha cadenza semestrale anzich\u00e9 trimestrale e porta a una semplificazione dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa per contabilit\u00e0 e deposito dei conti. Le imprese con un fatturato massimo di CHF 5,02 milioni e un debito fiscale non superiore a CHF 109\u2019000 l\u2019anno possono effettuare il rendiconto con il metodo delle aliquote saldo (in vigore dal 2011).<\/p>\n<h2>Emettere fatture conformi alle disposizioni dell\u2019IVA non \u00e8 nulla di trascendentale<\/h2>\n<p>Una fattura che non soddisfi i requisiti formali della fatturazione (IVA) non permette di usufruire della deduzione dell\u2019imposta precedente.<\/p>\n<p>La fattura deve riportare le seguenti informazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Nome e indirizzo del fornitore nonch\u00e9 il numero di identificazione dell\u2019impresa (IDI) con il complemento IVA<\/li>\n<li>Nome e indirizzo del destinatario della prestazione<\/li>\n<li>Data della fornitura (qualora diversa dalla data della fattura)<\/li>\n<li>Tipo, oggetto e portata della fornitura o del servizio<\/li>\n<li>Prezzo (compenso) della fornitura o del servizio;<\/li>\n<li>Importo dell\u2019IVA o aliquota IVA applicabile<\/li>\n<li>Firma<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Una breve storia dell\u2019IVA<\/h2>\n<p>La Svizzera ha introdotto l\u2019IVA nel 1995, raggiungendo il valore massimo dell\u20198% nel 2011. Le aliquote IVA sono stabilite direttamente dalla Costituzione federale, per cui qualsiasi loro modifica deve essere approvata da popolo e Cantoni mediante votazione popolare. Il finanziamento aggiuntivo dell\u2019AI, iniziato nel 2011, aveva un termine previsto per il 31.12.2017. A seguito del rifiuto del finanziamento aggiuntivo, \u00e8 stata introdotta una diminuzione delle aliquote IVA dal 1\u00b0 gennaio 2018, con la conseguente modifica anche delle aliquote saldo. Nella votazione popolare del 9 febbraio 2014, popolo e Cantoni hanno accolto la proposta di aumentare dal 1\u00b0 gennaio 2018 le tre aliquote IVA di 0,1 punti percentuali per finanziare e ampliare l\u2019infrastruttura ferroviaria (FAIF).<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In Svizzera, le imprese sono obbligate all&#8217;imposta sul valore aggiunto se superano un limite di fatturato legale. 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